
- 2 —
commercianti, come una eletta ed autorevole schiera
di cultori del diritto fecesi a sostenere, senza riuscire
a fargli avere la sanzione di diritto comune per tutti
gli insolventi (1). Qui, pei fini del presente studio,
basta rilevare che la legge dell' uguaglianza è quella
che presiede è regola i rapporti dei creditori sul
patrimonio del comune debitore, commerciante, fallito;
e che alla stregua di questa legge vanno in-terpetrate
tutte le disposizioni che riflettono lo accertamento del
passivo di un fallimento.
2. — La importanza e lo scopo di tale accertamento
si appalesano a prima vista. Dal momento che un
commerciante cessa di fare i suoi pagamenti per ob-
bligazioni commerciali la legge lo considera in istato
di fallimento (art. 683), e gì' impone di presentare
entro tre giorni dalla cessazione, compreso quello in
(1) Atti del Congresso Giuridico Internazionale di Torino — Vedi
pure: A. PENNATI. Il fallimento dei non commercianti. Rass. di
Giur. Oomm., Anno II, I, 153 = C. VIVANTE = Tratt. Diritto
Comm., 2* ed., Voi. I, (Appendice}. Il fallimento Givile.=3 Atti Par-
lamentari Cam. Dep. 30 gennaio 1882. < ZANARDELLI) « Io credo
che anche nel caso di insolvibilità dei debitori civili sia molto
conveniente che vi sia un'esecuzione comune, unica, universale,
indivisibile sopra tutti i beni del debitore a profitto comune dei
creditori, serbata fra essi una provvida parità di trattamento.
Dacché, come fu ben detto, la legge del fallimento è legge emi-
nentemente <1' uguaglianza , questa uguaglianza è giusto vi sia
anche fra i creditori civili, sicché non vedasi, come ora, i molti
creditori correre incerti od ansanti il pallio per giungere i primi ad
otteaere dal Tribunale invece del drappo verde di Verona, ram-
mentato dal Dante, l'ipoteca giudiziale, la quale fa sì che il primo
arrivato potrà avere il pagamento dell' intero suo credito per somma
anehe ingente, mentre gli altri, che pur erano alla stessa condizione,
per la natura dei loro crediti, non percepiscono nulla»-